L’estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia
- Avv. Lucia Esposito

- 30 gen 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 11 apr 2023
La riforma Cartabia, attraverso gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.150, apporta significative novità alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato; segnatamente l’art. 2 del summenzionato decreto legislativo interviene su numerosi delitti sia contro il patrimonio che contro la persona estendendo ad essi il regime di procebilità a querela mentre l’art. 3 interviene su due contravvenzioni. Tuttavia, al fine di tutelare una serie di soggetti “deboli”, la riforma prevede che la procedibilità d’ufficio è sempre fatta salva qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità di tutelare i propri interessi attraverso l’esercizio del diritto di querela. L’estensione del regime di procedibilità a querela risponde alla doppia esigenza di deflazione del processo e di valorizzazione delle condotte riparatorie.
Secondo quanto previsto dall’art. 85 del summenzionato decreto legislativo il termine trimestrale per proporre querela da parte della persona offesa decorre dall’entrata in vigore della riforma 31/12/2022 nel caso non sia ancora incardinato un procedimento penale, invece, in caso contrario la persona offesa deve essere informata dall’autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela, con decorrenza del termine trimestrale dalla data in cui la stessa è stata informata.
la nuova procedibilità a querela dei delitti contro la persona:
- lesioni personali dolose art. 582 c.p.:
- lesioni personali stradali gravi o gravissime art. 590 bis c.p.:
- sequestro di persona semplice art. 605 c.p.:
- violenza privata art. 610 c.p.:
- minaccia art. 612 c.p.:
- violazione di domicilio art. 614 c.p.:
Art. 623 ter c.p. Casi di procedibilità d'ufficio
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617 ter, primo comma, 617 sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
La nuova procedibilità a querela dei delitti contro il patrimonio:
- furto art. 624 c.p.:
- invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.
- turbativa violenta del possesso di cose mobili art. 634 c.p.:
- danneggiamento art. 635 c.p.:
- Truffa art. 640 c.p.:
- frode informatica art. 640 ter c.p.:
Art. 649 bis c.p.Casi di procedibilità d'ufficio
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
La nuova procedibilità a querela delle contravvenzioni previste nel Libro III del codice penale
- disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone art. 659 c.p.:
- molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p.:

Articolo a cura degli Avvocati Lucia Esposito e Gian Paolo Schettino
Approfondimento sulla Riforma Cartabia e il giudizio di appello:



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