Con ordinanza del 21.11.2023 n. 46832 la Quinta sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la controversa questione giurisprudenziale avente ad oggetto il regime dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, nello specifico : «Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data».
Secondo l’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 18 aprile 2024 le Sezioni unite hanno dato soluzione al quesito nel senso che, «la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020».
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 7/2024
C.C. 18 aprile 2024
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Pietro SILVESTRI
Estensore: Pietro SILVESTRI
Ricorrente: Fulvia PISANIELLO e altri
N.R.G.: 15760/2023
P.G.: Alfredo Pompeo VIOLA - Luigi CUOMO (conf.)
Questione controversa: Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in Cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data. Soluzione adottata: la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020.
Riferimenti normativi: cod. proc. pen., art. 270; d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, art. 2; legge 28 febbraio 2020, n. 7; d.l. 10 agosto 2023, n. 105; legge 9 ottobre 2023, n. 137.
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