IL GIUDIZIO DI APPELLO DOPO LA RIFORMA CARTABIA
- Avv. Lucia Esposito

- 23 gen 2023
- Tempo di lettura: 8 min
Sommario: 1. Le nuove cause di inammissibilità dell’atto di appello – 2. ampliamento del novero dei provvedimenti inappellabili – 3. l’appello proposto ai soli fini civili – 4. il deposito dell’atto di appello – 5. rito camerale non partecipato – 6. la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e il nuovo concordato nel giudizio di secondo grado – 7. l’imputato assente.
Il decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 243 del 20.10.2022 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2022, tra i numerosi aspetti di novità, in una chiara ottica di deflazione del processo penale di secondo grado (finalità già perseguita dalla l. n. 103/2017 e dal d.lgs n. 11/2018), incide sulla disciplina dell’appello.
1. In primo luogo, attraverso la modifica dell’art. 581 c.p.p. sono ampliate le cause di inammissibilità dell’atto di appello.
Attraverso la riforma, nell’art 581 del codice di procedura penale, vengono introdotti tre nuovi commi, i quali disciplinano l’inammissibilità dell’atto di appello per:
- Comma 1 bis: mancanza di specificità dei motivi (specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione);
- Comma 1 ter: mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (per l’imputato presente in primo grado, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio);
- Comma 1 quater: mancato deposito dello specifico mandato ad impugnare, in caso di appello proposto nell’interesse dell’imputato rispetto a cui si è proceduto in assenza durante il precedente giudizio (per l’imputato assente in primo grado è necessario dunque depositare uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, che contenga anche le indicazioni di cui al comma 1-ter).
Per quanto riguarda i tempi di applicazione delle nuove disposizioni abbiamo due differenti trattamenti:
- in base a quanto previsto dall’art. 89, comma 3 del decreto legislativo di riforma i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p., sono applicabili ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della riforma, dunque a far data dal 31.12.2022;
- invece, l’ipotesi di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi disciplinata dal nuovo comma 1 bis è applicabile anche agli appelli relativi a sentenze già emesse, nonché a quelli attualmente pendenti.
2. Un’ulteriore novità introdotta dalla Riforma attiene l’ampliamento del novero dei provvedimenti inappellabili attraverso la modifica degli artt. 593 e 428 c.p.p..
Art. 593 codice procedura penale:
Il nuovo 3° comma, dell’art. 593 c.p.p., parla espressamente di lavoro di pubblica utilità sostitutivo (nuovo art. 20 bis c.p.; Pene sostitutive delle pene detentive brevi), dunque, non sorgono particolari dubbi in ordine alla sua applicabilità che avrà ad oggetto solo gli appelli proposti dopo l’entrata in vigore della Riforma e quindi dopo il 31.12.2022.
Art. 428 codice procedura penale:
Attraverso la modifica del comma 3 quater, dell’art. 428 c.p.p., viene sancita l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative non più soltanto a contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con pena alternativa, ma anche ai reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa. L’applicabilità della nuova disciplina contenuta nel comma 3 quater, dell’art. 428 c.p.p., riguarda solo gli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo il 31.12.2022, seguendo così le direttive delle Sezioni Unite, le quali prevedono che in assenza di un’espressa disciplina, occorre applicare quella vigente al momento dell’emissione del provvedimento impugnato.
3. Un’altra novità introdotta dalla Riforma, attraverso la modifica dell’art. 573 c.p.p., ha ad oggetto l’appello proposto ai soli fini civili. La nuova norma prevede che, la Corte previo vaglio di ammissibilità dell’appello che ha ad oggetto i soli interessi civili, deve rinviare per la prosecuzione del giudizio al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Art. 573 codice di procedura penale:
(In mancanza di una espressa disciplina transitoria, le summenzionate novità normative dovrebbero essere operative solo per quegli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo il 31.12.2022.)
Una disciplina analoga, è inoltre espressamente prevista dall’art. 578, comma 1-bis, c.p.p., anch’esso modificato dalla riforma in questione. Tuttavia, il comma 1 del summenzionato art. conserva piena operatività e pertanto permane l’obbligo per la Corte d’appello di decidere “sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili” quando il reato si sia estinto per amnistia o per prescrizione.
Art. 578 codice procedura penale:
4. Importanti novità hanno ad oggetto anche il deposito dell’atto di appello.
Art. 582 codice di procedura penale:
Secondo quanto previsto e disciplinato dal nuovo art. 582 c.p.p., dal 30.12.2022, per i difensori e le parti private non sarà più possibile depositare l’atto di impugnazione in un luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato (dunque, di fatto abolendo gli uffici presso i tribunali adibiti alla recezione di impugnazioni esterne), così come non sarà possibile depositare l’atto impugnato davanti ad un agente consolare all’estero, ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 87 commi 4 e 5 d,lgs. N. 150 del 2022, l’art. 582, comma 1bis, c.p.p. sarà consentito alle parti e ai difensori il deposito con modalità telematiche dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti. Regolamenti che dovranno essere pubblicati necessariamente entro il 31.12.2023.
5. Uno degli aspetti della Riforma di maggiore rilevanza che riguarda il giudizio di appello è senza alcun dubbio quello dell’introduzione del rito camerale non partecipato e la conseguente modifica della disciplina del rito partecipato.
Art. 598 bis codice procedura penale:
( l’art. 598 c.p.p. non trova applicazione per i giudizi di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.; per i giudizi di revisione ex art. 636 c.p.p.; per le decisioni avverso i ricorsi proposti ai sensi degli artt. 10 e 27 del d.lgs n.159 del 2011; per i procedimenti di estradizione ex art. 704 c.p.p.; per i procedimenti di decisione sulla richiesta di esecuzione di un MAE ex art. 17 l. 69 del 2005 e il summenzionato art. non trova applicazione nei procedimenti esecutivi ai sensi dell’art. 666 c.p.p..)
A partire dall’ 1.01.2023, secondo quanto previsto dal nuovo art. 598 bis c.p.p. se non è diversamente stabilito la Corte si pronuncia sui motivi, sulle richieste e sulle memorie in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in giudizio.
Questo nuovo contraddittorio cartolare è regolato da una rigida scansione temporale, infatti:
- entro 15 giorni prima della data fissata per l’udienza il p.g. presenta le sue richieste così come le parti possono presentare motivi nuovi e memorie;
- entro 15 giorni prima della data fissata per l’udienza è possibile presentare richiesta di concordato in appello;
- entro 5 giorni prima della data fissata per l’udienza possono essere presentate memorie di replica;
- immediatamente dopo la camera di consiglio ci sarà il deposito del provvedimento in cancelleria, con effetti equivalenti alla lettura in udienza;
- dopo la camera di consiglio a cura della cancelleria ci sarà l’avviso del deposito del provvedimento comunicato al p.g. e ai difensori.
Tuttavia, pur rappresentando un’ipotesi residuale il giudizio partecipato sarà possibile:
- qual ora ci sia una richiesta dell’appellante, dell’imputato o del suo difensore, che oltre ad essere irrevocabile dev’essere necessariamente presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. Se la richiesta è ammissibile la Corte dispone il mutamento del rito notificando il provvedimento al procuratore generale e ai difensori. Nel caso di processo con pluralità di parti, è sufficiente la richiesta di trattazione orale di una sola di esse per determinare il rito in presenza per tutte le parti del processo.
- La possibilità di un giudizio partecipato sarà inoltre subordinata alla decisione d’ufficio della Corte per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame o per la necessità di rinnovare l’istruttoria. Il provvedimento sarà notificato al procuratore e ai difensori, salvo che tale scelta non fosse stata già decisa originariamente dalla Corte e quindi comunicata congiuntamente con il decreto di citazione di cui all’art. 601 c.p.p.;
- ulteriore ipotesi per cui si procede con un rito partecipativo è rappresentata dalla possibilità che sia stata presentata una richiesta di concordato che la Corte abbia ritenuto di non poter accogliere, anche in questo caso come nelle ipotesi citate in precedenza il provvedimento è notificato al p.g. e ai difensori, inoltre, la richiesta e la rinuncia sottesa al concordato perdono efficacia potendo essere però riproposte in udienza;
- infine può essere prevista un’udienza con la partecipazione delle parti quando la Corte ritenga di poter applicare una pena detentiva breve prevista dal nuovo art. 20 bis c.p..
Le summenzionate disposizioni trovano attuazione ed entrano in vigore a partire dall’1.1.2023.
6. Pocanzi, abbia fatto cenno a due particolari ipotesi in cui il giudizio in appello non si svolge secondo la nuova regola del contraddittorio cartolare ma bensì attraverso il rito partecipato, ossia: nel caso in cui la Corte abbia ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello o abbia deciso di non poter accogliere la richiesta di concordato che deve essere presentata a pena di decadenza entro 15 giorni prima della data fissata per l’udienza.
A tal proposito la riforma ha previsto delle modifiche che incidono sia sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello che sulla disciplina del concordato nel giudizio di secondo grado.
Per quanto riguarda le novità introdotte alla disciplina del concordato in appello dobbiamo innanzitutto richiamare l’art. 599 bis del codice di procedura penale:
Attraverso l’eliminazione del 2° comma, dell’art. 599 bis c.p.p. è finalmente ampliato l’ambito applicativo del concordato in appello a cui oggi potrà dunque avere accesso l’imputato di qualsiasi reato.
Per quanto attiene invece la disciplina post-riforma che ha ad oggetto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è necessario richiamare il nuovo art. 603 codice procedura penale:
La modifica del comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. comporta una limitazione rispetto alla vecchia disciplina dei casi in cui la corte sarà tenuta alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Difatti, la corte non dovrà più procedere alla rinnovazione dibattimentale ogniqualvolta il p.m. fondi i motivi del suo atto d’appello sulla valutazione della prova dichiarativa ma - attraverso il nuovo comma 3 bis del summenzionato articolo - l’obbligo della rinnovazione sarà ristretto e vincolato al caso in cui la prova dichiarativa di cui si chiede una nuova e diversa valutazione in senso sfavorevole all’imputato sia stata assunta nel contraddittorio tra le parti.
Il nuovo comma 3 ter invece dispone che si procede alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando l’imputato ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 604 comma 5-ter e 5-quater. Tuttavia, se nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza perché l’imputato latitante si era volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo, la rinnovazione è disposta nei limiti previsti dall’art. 190-bis.
7. Non da ultimo la riforma dedica particolare attenzione alla figura dell’imputato assente, prevedendo che il giudizio di secondo grado possa svolgersi in assenza solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che l’imputato essendo a conoscenza della pendenza del processo e volontariamente abbia scelto di non partecipare.
Art. 598 ter codice di procedura penale:
Il primo comma del summenzionato nuovo articolo, introdotto dalla Riforma e rubricato: “assenza dell’imputato in appello”, prevede e disciplina l’ipotesi in cui le notifiche del decreto di citazione a giudizio sono regolari e tuttavia l’imputato appellante non è presente, in questa ipotesi egli verrà giudicato in assenza anche fuori dai casi di cui all’art. 420 bis c.p.p. (l’imputato che ha proposto l’appello ha avuto certamente conoscenza del processo poiché è stato presente durante il primo grado di giudizio, nel caso in cui invece fosse assente con le novità apportante dalla riforma ha conferito specifico mandato ad impugnare al difensore).
Qual ora invece l’imputato non appellante non sia comparso all’udienza di cui agli artt. 599 e 602 c.p.p., per procedere in sua assenza il summenzionato criterio della regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio (ex art. 598 ter comma 1) non è sufficiente, pertanto, se non risultano sodisfatte le condizioni enunciate dall’art. 420 bis commi 1, 2 e 3 c.p.p.(certezza legale della conoscenza del processo; prova dell’effettiva conoscenza e della volontarietà dell’assenza; latitanza o volontaria elusione del processo), per procedere in assenza, la corte deve necessariamente disporre con ordinanza la sospensione del processo e ordinare le ricerche dell’imputato.




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