UDIENZA 28 OTTOBRE 2021, DEPOSITATA 9 FEBBRAIO 2022

La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite non deriva da un contrasto giurisprudenziale, ma può essere considerata un approfondimento della sentenza n. 51815 del 2018, anch’essa a Sezioni Unite, la quale si era pronunciata in tema di “pedopornografia domestica”, affermando il principio secondo il quale: costituisce presupposto del reato ex art. 600 ter, comma 1, c.p., “l’utilizzazione del minore”, sicché non costituisce reato e si fuoriesce dunque dalla condotta penalmente sanzionabile, quando la realizzazione di immagini o video nell’abito di un rapporto sessuale, siamo frutto della libera scelta del minore, il quale abbia raggiunto l’età del consenso e non sia condizionato in alcun modo e quando le immagini o video siano destinate ad un uso strettamente privato. Inoltre, è opportuno specificare, che il consenso all'atto sessuale del minore, non implica automaticamente anche il consenso alla realizzazione di immagini o video o alla loro successiva conservazione, essendo necessario dunque un quid pluris, ossia il manifestato consenso del minore non solo alle riprese ma anche alla conservazione delle stesse.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 4616, del 9 febbraio 2022, hanno affermato due principi di diritto. Secondo il primo principio «si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso». Invece, il secondo principio di diritto affermato che: «La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, terzo e quarto comma, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa».
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