UDIENZA 15 LUGLIO 2021, DEPOSITATA 8 NOVEMBRE 2021
Le Sezioni Unite si sono da poco pronunciate circa la possibilità della configurazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.5 c.p., la c.d. “minorata difesa”, per il sol fatto che il delitto avvenga in tempo di notte.
Secondo un primo orientamento la commissione di un reato “in tempo di notte” sarebbe di per sé idoneo ad integrare la configurazione della circostanza aggravante della minorata difesa.
Un secondo orientamento, invece, afferma che l’aggravante di cui all’art. 61 n.5 c.p., è configurabile solo quando con essa concorrono altre circostanze idonee, in concreto, ad agevolare la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata
Le Sezioni Unite a cui era stata rimessa la questione hanno affermato i seguenti principi di diritto: «ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della c. d. “minorata difesa”, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, c.p., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto».
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