Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Avv. Lucia Esposito

- 2 feb 2023
- Tempo di lettura: 6 min
Sommario: 1. Il nuovo articolo 20 bis codice penale – 2. I limiti oggettivi di applicabilità – 3. Le condizioni soggettive – 4. Il momento applicativo – 5. La semilibertà sostitutiva – 6. La detenzione domiciliare sostitutiva – 7. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo – 8. La pena pecuniaria sostitutiva.
1.Il nuovo articolo 20 bis del codice penale
La riforma Cartabia attraverso l’introduzione nel codice penale del nuovo art. 20 bis, intitolato “Pene sostitutive delle pene detentive brevi”, ha tradotto la volontà del legislatore già espressa da tempo, in linea anche con le previsioni e i principi Costituzionali, di ampliare i trattamenti penali non carcerari, rendendo la pena più affine alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale.
Prima della riforma le pene sostitutive erano contenute e disciplinate nella sola legge n. 689 del 1981, oggi invece è anche lo stesso codice penale all’art. 20 bis ad enunciare la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Art. 20 bis codice penale:
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna, alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.
2. I limiti oggettivi di applicabilità
Il nuovo art. 20 bis del codice penale, oltre ad esordire con una clausola di riserva, richiama espressamente la disciplina contenuta nella legge n 689/81 anch’essa modificata in parte dalla riforma. Pertanto, per proseguire nell’analisi delle nuove pene sostitutive e detentive brevi è necessario richiamare innanzitutto l’art 53 della summenzionata legge:
L’art. 53 della già menzionata legge detta i limiti oggettivi di applicabilità delle pene sostitutive; a seguito della riforma, il giudice della cognizione potrà dunque irrogare, in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena:
– la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni;
– il lavoro di pubblica utilità sostitutivo in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni;
– la pena pecuniaria sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.
Le principali novità consistono nell’aver esteso i limiti di pena che consentono e ammettono la pena sostitutiva da 2 a 4 anni, nell’aver abrogato due sanzioni sostitutive, la semidetenzione e la libertà controllata, e nell’aver regolamentato quattro pene sostitutive che sono: la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.
3. Le condizioni soggettive
L’art. 59 della L. 689 del 1981 disciplina, invece, le condizioni soggettive di applicabilità delle varie pene sostitutive che dovranno essere poi in concreto bilanciate anche con l’amplio potere discrezionale attribuito al giudice della cognizione.
Il giudice individuerà la pena sostitutiva più in linea con le finalità rieducative e di reinserimento sociale che dovrà comportare anche il minor sacrificio della libertà personale del condannato, chiarendo in sentenza il motivo della scelta del tipo di pena sostitutiva e le modalità applicative della stessa. In particolare, quando la sanzione sostituisce una pena nel limite dei tre anni o di un anno, l’applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare deve essere motivata, indicando le ragioni per cui non sono idonei, nel caso concreto, rispettivamente i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria. Nel compiere detta valutazioni, il giudice dovrà tenere conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del condannato (art. 133 c.p.) oltre che dell’età, della salute fisica o psichica e della condizione di maternità o di paternità dello stesso (art.47-quinquies, comma 7, legge n. 354 del 1975).
Art. 59 Legge n. 689 del 1981:
Un importante elemento di novità offerto dal nuovo testo dell’art. 59 comma 1 della L. 689 del 1981 è l’eliminazione della preclusione collegata a precedenti condanne a più di tre anni di pena detentiva, alle quali sia seguita entro cinque anni la commissione del nuovo reato.
4. Il momento applicativo
Per quanto concerne il momento applicativo di queste nuove norme, esse, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo grado e in grado di appello nel momento di entrata in vigore della riforma.
Invece, per i procedimenti pendenti in Cassazione, è previsto un termine di trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza per la proposizione di una specifica istanza da parte del soggetto interessato al giudice dell’esecuzione.
5. LA SEMILIBERTA’ SOSTITUTIVA
L’art. 55 Legge 689/81 disciplina la semilibertà sostitutiva:
La pena della semilibertà sostitutiva seppur simile presenta delle caratteristiche difformi dal regime di semilibertà, misura prevista e disciplinata dagli artt. 48-50 dell’ordinamento penitenziario; attraverso la riforma viene rivoluzionato il rapporto tra il tempo che dev’essere trascorso dal condannato in un istituto e il tempo di permanenza all’estero.
Il riformato art. 55 della L. 689/81 prevede l’obbligo di permanenza per il condannato in un apposito istituto penitenziario o in un’apposita sezione di un istituto ordinario, di almeno 8 ore e per le restati ore del giorno il summenzionato sarà impegnato in attività risocializzante di studio, lavoro, formazione, ecc., secondo un programma approvato dal giudice e predisposto dall’UEPE.
6. DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA
L’art. 56 legge n. 689/1981, disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva:
Diversamente da quanto detto in precedenza, circa il rapporto di similitudine tra la semilibertà sostitutiva prevista e disciplinata dal riformato art. 55 L. 689/81 e la misura disciplinata dagli artt. 48-50 o.p., evidenti appaiono gli elementi di diversità fra la detenzione domiciliare sostitutiva e la misura alternativa prevista e disciplinata dall’art. 47 ter o.p. (detenzione domiciliare).
La detenzione domiciliare sostitutiva è un istituto che comporta l’obbligo per il condannato di permanenza nel luogo di privata dimora o in luogo di cura, comunità o casa-famiglia, per non meno di 12 ore al giorno, valutando anche le necessarie esigenze familiari, di studio, o formazione professionale, lavoro e salute, nonché tenuto conto del programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, tuttavia, la temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva. Inoltre, è prevista la facoltà per il condannato di allontanarsi dal domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute.
7. IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO
Art. 56 bis Legge 689 del 1981:
Il nuovo articolo 56-bis riprende la nozione di Lavori di pubblica utilità contenuta nell’art. 54, comma 2 del d. Lgs. n. 274 del 2000, definendoli dunque una “prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”. Riguardo al luogo di esecuzione della summenzionata pena sostitutiva, si prevede che il lavoro di pubblica utilità debba essere svolto nella regione in cui risiede il condannato. Invece, per quanto riguarda la durata è previsto che la prestazione di lavoro spazi tra un minimo di sei ad un massimo di quindici ore settimanali, e se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente però le otto ore giornaliere. Inoltre, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. Va inoltre menzionata la per il condannato in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, che il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
8. LA PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA
Art. 56 quater Legge 689 del 1981:
Elemento di grande novità circa la pena pecuniaria sostitutiva riguarda indubbiamente il valore giornaliero minimo. Nel corso degli anni, più volte era stata posta all’attenzione della Corte Costituzione la disposizione relativa al valore minimo della quota giornaliera ritenuto oneroso e pertanto da riformare (250 euro). Grazie all’odierna riforma, l’art. 56 quater legge n. 689/1981 fissa in 5 euro il valore minimo della quota giornaliera.
Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.

Articolo a cura degli Avvocati Gian Paolo Schettino e Lucia Esposito
L'avvocato Lucia Esposito con sede a Napoli è specializzato in diritto penale.
L’obiettivo dell'avvocato Esposito è quello di soddisfare le esigenze della propria clientela fornendo un’assistenza legale completa, con soluzioni concrete e risposte tempestive, prestando la propria opera a tutela della libertà personale degli individui e dei diritti lesi e violati sia in favore delle persone accusate di aver commesso un reato, sia nell’interesse di coloro che, essendo vittime di un reato, intendano costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
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