Gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada disciplinano e sanzionano la guida in stato di ebbrezza. Lo stato di ebbrezza è una condizione di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche in grado di alterare la percezione della realtà e modificare il comportamento dei soggetti.
Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza dipendono principalmente dal livello del tasso alcolemico rilevato nel sangue del conducente e nello specifico:
- Quando il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 543 euro fino ad un massimo di 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente di guida tra 3 e 6 mesi. In queta ipotesi la guida in stato di ebbrezza non è un reato ma un illecito amministrativo;
- Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, in questo come in quello successivo non si parla più di un illecito ammnistrativo ma è un reato ed è prevista come sanzione un’ammenda da 800 euro a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
- Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo e sua confisca. Nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, la durata della sospensione viene raddoppiata. La patente è inoltre oggetto di revoca nel caso in cui vi sia una condizione di recidiva nel biennio.
Il comma 2-sezies dell’art. 186 del Codice della strada prevede, inoltre, una circostanza aggravante nell’ipotesi in cui il reato sia commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, comportando un aumento dell’ammenda da un terzo alla metà. È opportuno specificare che non sono previsti aumenti o sanzioni aggiuntive quando la condotta di guida in stato di ebbrezza configura solo un illecito amministrativo.
L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene secondo quanto previsto dalla legge, attraverso le analisi del sangue o, nell'immediatezza attraverso un esame strumentale svolto dalla polizia con un apposito apparecchio, denominato etilometro. Infatti, il terzo comma dell’art. 186 del Codice della Strada dà facoltà agli organi di polizia di sottoporre i conducenti ad alcoltest preliminari non invasivi per ottenere un primo risultato di positività o negatività alla presenza di alcol nel sangue. L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque.
Tuttavia, la polizia prima di procedere all’accertamento deve avvertire il conducente che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La sentenza n. 5396/2015 della Cassazione a Sezioni Unite, ha infatti sancito la nullità dell'alcool test se il difensore non viene avvertito. Se la polizia provvede ad avvertire il difensore, ma questo, a causa di impegni o problemi di altra natura, non è in grado di recarsi immediatamente sul posto, si potrà comunque procedere agli accertamenti previsti, anche in sua assenza.
In caso di incidente stradale con sottoposizione del conducente a cure mediche il 5° comma dell’articolo 186 del Codice della strada stabilisce che gli esami di accertamento del tasso alcolemico vengono condotti presso la struttura sanitaria in cui il conducente è sottoposto alle cure su richiesta degli organi di polizia.
Cosa succede se il conducente si rifiuta di procedere agli accertamenti richiesti dalla polizia? Se il soggetto a cui viene richiesta l’accertamento si oppone e dunque si rifiuta di eseguire l’alcoltest, il legislatore ha previsto che lo stesso sia sanzionato allo stesso modo che si trovasse nello stato più grave di guida in stato di ebrezza (Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo e sua confisca. Sanzioni più gravi sono previste nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza).
Nell’ipotesi in cui il conducente sotto l’effetto di sostanze alcoliche abbia provocato un incidente stradale le pene sono raddoppiate (comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della strada). In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, scatterà altresì la revoca della patente. Inoltre, salvo il caso in cui il veicolo appartenga ad un soggetto diverso dal conducente, il Prefetto dispone il fermo amministrativo per 180 giorni del veicolo. Infine, per il conducente in stato di ebbrezza costituirà una circostanza aggravante di omicidio colposo l’aver determinato la morte di un terzo soggetto a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche.
L’art. 186 bis del Codice della strada disciplina e sanziona le ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza
- abbia un’età inferiore a 21 anni;
- abbia conseguito la patente da meno di 3 anni;
- sia conducente professionale e stia svolgendo la propria attività.
Per i summenzionati soggetti le sanzioni sono diverse e più severe infatti:
- la guida con tasso alcolemico tra 0 e 0,5 g/l espone all’ammenda da 164 euro a 663 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente;
- in caso di guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione aumenta di un terzo rispetto a quella base;
- nel caso di guida con tasso alcolemico superiore tra 0,8 e 1,5 g/l, o superiore a 1,5 g/l, l’aumento delle sanzioni ordinarie è tra un terzo e la metà.
Inoltre, per il conducente professionale in stato ebbrezza, è prevista anche la revoca della patente in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Per tutte le altre categorie, invece, la revoca opera solo in caso di recidiva nel corso del triennio.
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