È possibile scoprire se sono in corso delle indagini a nostro carico? La riposta è sì!.
Le indagini in corso a seguito di denunce e querele sono vincolate dalla segretezza, e per questo motivo spesso la persona coinvolta non sa di essere indagata fino a quando non viene ad essere notificato l’avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., a meno che nei suoi confronti siano stati già compiuti alcuni atti di indagine particolari, ai quali l’indagato ha il diritto di partecipare.
Tuttavia, prima della notifica del summenzionato avviso è possibile conoscere l'eventuale iscrizione del proprio nominativo nel registro degli indagati attraverso la richiesta della certificazione ex art. 335 c.p.p.
Da chi può essere richiesta la certificazione ex art. 335 c.p.p.?
La certificazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta:
- dall’indagato;
- dalla persona offesa dal reato;
- quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta ai suoi prossimi congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, le sorelle ecc.);
- dai rispettivi difensori;
- inoltre, hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche. Tuttavia, in questo caso dovrà essere allegata alla richiesta copia della visura camerale o documentazione equipollente da cui risulti che il richiedente riveste la qualità di rappresentante legale della Società.
Dov’è possibile richiedere la certificazione?
La richiesta della certificazione va avanzata presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. La procura della Repubblica competente è individuata in base al luogo di commissione del reato.
Una volta richiesta la certificazione ex articolo 335 codice procedura penale il competente ufficio di Procura potrà:
- rilasciare al richiedente la certificazione ex art. 335 c.p.p. completa di tutta una serie di informazioni utili che possono essere utilizzate, sin da subito, per impostare una efficace e tempestiva linea difensiva. Quali sono queste informazioni utili? L’indicazione del nominativo del pubblico ministero titolare delle indagini, il numero di procedimento, il reato per cui si procede, la data ed il luogo di commissione del reato.
- Nella seconda ipotesi l’ufficio di Procura potrà rilasciare al richiedente la certificazione con la dicitura “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Tuttavia, il rilascio di una certificazione ex art. 335 c.p.p. negativa, non sempre esclude l’esistenza di un’attività di indagine a proprio carico. Ed invero, ai sensi del comma 3 dell’articolo 335 c.p.p., il pubblico ministero titolare delle indagini può decidere, per alcune tipologie di reati o in caso di indagini particolarmente complesse e delicate, di non rilasciare alcuna comunicazione all'interessato (Es: devastazione, strage, omicidio, associazione di tipo mafioso, spaccio di droga o associazione finalizzata allo spaccio, reati di natura sessuale ecc.).
Art. 335 codice procedura penale
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
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