Nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi legislativi e costituzionali che hanno avuto a oggetto il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"- D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 - e in particolare l’art. 73, rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, articolo cardine del summenzionato Testo Unico. Con il presente contributo, ripercorreremo le principali tappe che hanno contribuito a delineare l’odierna disciplina sanzionatoria per gli stupefacenti.
D.P.R. 309 DEL 1990
L’originaria disciplina sanzionatoria dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, prevedeva un'importante distinzione tra i fatti riguardanti le droghe “pesanti” (tabelle I e III) e i fatti relativi alle droghe “leggere” (tabelle II e IV). Tale distinzione inevitabilmente incideva e si rifletteva sul quantum sanzionatorio da irrogare in concreto, difatti:
- Il 1° comma dell’art. 73 recitava che: “Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”;
- Il 4° comma recitava: “Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni”;
- Il 5° comma invece recitava che: “Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV”.
Tabella delle sanzioni previste nell’originario art. 73 D.P.R. 309/90:
Comma 1: - reclusione da 8 a 20 - multa da lire 50 milioni a lire 500 milioni | comma 4: - reclusione da 2 a 6 anni - multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni | comma 5 (circostanza attenuante della lieve entità):
Per le ipotesi di droghe pesanti:
- reclusione da 1 a 5 anni
- multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni;
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invece per droghe leggere:
- reclusione da 6 mesi a 4 anni
- multa da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
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LEGGE N. 49 DEL 2006
La prima modifica all’originario Testo Unico delle sostanze stupefacenti è stata apportata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, la c.d. Legge Fini-Giovanardi, in vigore dal 28 febbraio 2006. Tale modifica ha inevitabilmente inciso sulle sanzioni relative alle condotte di “produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti”, prevedendo anche l’abolizione della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. La nuova disciplina sanzionatoria successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 prevedeva:
- al 1° comma dell’art. 73 che: “Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”;
- Al 5° comma invece sanzionava con la pena della reclusione da uno a sei anni e con una multa da euro 3.000 a euro 26.000 i fatti che per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze erano considerati di lieve entità (circostanza attenuante).
Tabella delle sanzioni previste all’art. 73 D.P.R. 309/90 modificate dalla legge 49 del 2006:
comma 1: - reclusione da 6 a 20 anni - multa da euro 26.000 a euro 260.000 | Comma 4: Abrogato | Comma 5: - reclusione da 1 a 6 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
LEGGE N.10 DEL 2014
Nel corso degli anni si è reso necessario un ulteriore intervento legislativo che avesse ad oggetto il solo 5° comma dell’art. 73, del già menzionato D.P.R., poiché nella maggior parte dei casi il giudice procedente, non teneva conto del fatto di lieve entità, non ponendo il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, irrogando sanzioni molto severe anche nelle relative lievi ipotesi. Per questa ragione, il legislatore, con Il decreto-legge del 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge in data 21 febbraio 2014 n. 10, ha modificato il comma 5. Attraverso tale modifica la sanzione prevista dal 5° comma è stata rideterminata nella reclusione da uno a cinque anni consentendo al giudice procedente di poter adattare il fatto al caso concreto.
Sul punto, peraltro, la Cassazione si è più volte pronunciata, ed ha chiarito che il fatto di lieve entità di cui al 5° comma dell’art. 73, nella sua nuova formulazione, doveva essere ritenuto una ipotesi autonoma di reato e non più una circostanza aggravante, inoltre, ha rammentato come la nuova disciplina dovesse essere applicata anche ai fatti commessi sotto la legge previgente, in quanto la norma così modificata risulta più favorevole al reo e, inoltre ha specificato che doveva essere considerato illegale il trattamento sanzionatorio comminato con sentenza di condanna non passata in giudicato, laddove il calcolo della pena sia partito da una pena superiore a cinque anni .
Tabella delle sanzioni previste all’art.73 D.P.R. 309/90 modificate dalla Legge n.10 del 2014:
Comma 1:
- reclusione da 6 a 20 anni
- multa da euro 26.000 a euro 260.000
| Comma 4:
Abrogato
| Comma 5: Diviene ipotesi autonoma di reato - reclusione da 1 a 5 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.32 DEL 2014
Determinanti per delineare l’attuale disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti sono due importantissime pronunce della Corte costituzionale.
La prima pronuncia della Corte Costituzionale da menzionare è sicuramente la n. 32 del 12.2.2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 77, comma 2°, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi), così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime tra cui anche quelle aventi ad oggetto l’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
L’intervento della Consulta ha avuto un’importante conseguenza pratica, ovverossia la reintroduzione di quelle sanzioni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti vigenti prima della Legge Fini-Giovanardi, basate dunque sul sistema tabellare che distingueva tra droghe pesanti (tabelle I e III) e droghe leggere (tabelle II e IV).
Di conseguenza:
- al comma 1° dell’art 73, per le droghe “pesanti” tornarono ad applicarsi le sanzioni della
reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 25.822 a euro 258.228;
- al comma 4° art. 73, per le droghe “leggere” tornarono ad applicarsi le sanzioni della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468;
- per i fatti di lieve entità previsti dal comma 5°, la nuova disciplina, derivante dal
coordinamento della pronuncia della Consulta con la riforma dell’art. 73 comma 5 per
effetto della legge 21 febbraio 2014, n. 10, che qualificava l’ipotesi lieve non più come
circostanza attenuante ma come fattispecie autonoma di reato, prevedeva la reclusione da
uno a cinque anni e dalla multa da euro 3.000 a euro 26.000.
tabella sanzioni previste all’art.73 D.P.R. 309/90 modificate dalla Sentenza della Corte costituzionale n.32 del 2014:
Comma 1: - reclusione da 8 a 20 anni - multa da euro 25.822 a euro 258.228 | Comma 4: - reclusione da 2 a 6 anni - multa da euro 5.164 a euro 77.468 | Comma 5:
- reclusione da 1 a 5 anni
- multa da euro 3.000 a euro 26.000
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LEGGE N. 79 DEL 2014
Le modifiche che hanno avuto ad oggetto il solo comma 5° dell’art. 73 D.P.R. 309/90 non sono tuttavia terminate con l’intervento del legislatore con la Legge n.10/2014; infatti, con il D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014, si è intervenuti nuovamente sulla disciplina sanzionatoria, contenuta nel summenzionato comma, che è stata ulteriormente ridotta.
Con il nuovo intervento legislativo è stata prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Si tratta della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti le droghe leggere (tabelle II e IV) già prevista nel comma 5, dell’art. 73, prima delle modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi, del 2006.
Tabella sanzioni previste all’art.73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla Legge n.79 del 2014:
Comma 1: - reclusione da 8 a 20 anni - multa da euro 25.822 a euro 258.228 | Comma 4:
- reclusione da 2 a 6 anni
- multa da euro 5.164 a euro 77.468
| Comma 5: - reclusione da 6 mesi a 4 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 40 DEL 2019
La seconda pronuncia della Consulta conduce all’attuale disciplina sanzionatoria.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 ha infatti ritenuto che la previsione del
minimo edittale di anni 8 di reclusione per la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 comma 1
D.P.R. 309/1990 violasse i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena
compromettendone anche la finalità rieducativa, ed ha ritenuto più adeguata e proporzionata la pena minima di anni 6 di reclusione. La Corte ha così dato seguito al precedente monito, inviato attraverso la sentenza n. 179 del 2017 al legislatore, invitato a riformare la disciplina del
trattamento sanzionatorio dei delitti in materia di stupefacenti.
Pertanto, ad oggi l’art. 73 del D.P.R. 309/90 prevede:
- al comma 1° che: “Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'9;articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è
punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.
- al comma 4 che: ““Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la
reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468”;
- al comma 5° che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei
fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.
tabella sanzioni previste all’art.73 D.P.R. 309/90 così modificate dalla Sentenza della Corte costituzionale n.40 del 2019:
Comma 1: - reclusione da 6 a 20 anni - multa da euro 25.822 a euro 258.228 | Comma 4:
- reclusione da 2 a 6 anni
- multa da euro 5.164 a euro 77.468
| Comma 5: - reclusione da 6 mesi a 4 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
Art. 73 D.P.R. 309/90 SANZIONI
comma 1: comma 4: comma 5:
Testo Originario | - reclusione da 8 a 20 anni - multa da lire cinquanta milioni a cinquecento milioni | - reclusione da 2 a 6 anni - multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni | Per le ipotesi di droghe pesanti: - reclusione da 1 a 5 anni - multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni; invece per droghe leggere: - reclusione da 6 mesi a 4 anni - multa da lire due milioni a lire venti milioni |
Legge n. 49 del 2006 | - reclusione da 6 a 20 anni - multa da euro 26.000 a euro 260.000 | abrogato | - reclusione da 1 a 6 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
Legge n. 10 del 2014 | | | Diviene ipotesi autonoma di reato - reclusione da 1 a 5 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
Sentenza Corte costituzionale n.32 del 2014 | - reclusione da 8 a 20 anni - multa da euro 25.822 a euro 258.228 | - reclusione da 2 a 6 anni - multa da euro 5.164 a euro 77.468 | - reclusione da 1 a 5 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
Legge n. 79 del 2014 | | | - reclusione da 6 mesi a 4 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019 ATTUALE DISCIPLINA SANZIONATORIA | - reclusione da 6 a 20 anni - multa da euro 25.822 a euro 258.228 | - reclusione da 2 a 6 anni - multa da euro 5.164 a euro 77.468 | - reclusione da 6 mesi a 4 anni - multa da euro 3.000 a euro 26.000 |
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